Parliamo della violazione art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241
Il provvedimento con cui l’Amministrazione scolastica ha assegnato l’istante a una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente, anche alla luce dell’errore di attribuzione di punteggio a una collega della ricorrente che ha fatto sì che questa fosse scavalcata nella scelta delle sedi preferite, è a dir poco carente di motivazione e frutto di una serie di errori.
L’impossibilità per la ricorrente di conoscere con un minimo grado di certezza e completezza le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato è circostanza che da sola prova l’illegittimità della condotta amministrativa.
E’ infatti perfino superfluo rammentare che per constante insegnamento pretorio, ai sensi dell’ art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’obbligo della motivazione, vale a dire dell’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vale, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2006, n. 5479).
Non si comprende come mai, quando l’amministrazione accortasi dell’errore di attribuzione del punteggio alla prof.ssa …., non abbia provveduto a riformulare le graduatorie e rivedere dunque posizioni e preferenze, e abbia invece lasciato invariata l’attribuzione della sede della ricorrente, rettificando altre due insegnanti, che evidentemente avendo notato l’anomalia, avevano anch’esse presentato ricorso alla P.A.