Diritto Tributario

Violazione dell’art. 2697 c.c.

Difetto di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa tributaria (articolo 2697 c.c)

In coerenza con quanto argomentato al punto precedente, l’avviso di accertamento appare censurabile anche in relazione alla assoluta carenza di prova circa il contenuto e gli elementi costitutivi della pretesa tributaria.
Tenuto conto che è ormai pacifico in giurisprudenza che, da un lato incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare i fatti posti a base della pretesa erariale e che semplici affermazioni del Fisco non possono costituire prova a favore dello stesso senza il supporto di idonei elementi documentali, dall’altro, a tale carenza non può supplire il Giudice Tributario, essendo inammissibile che questi si sostituisca al Fisco nella ricerca di materiale probatorio idoneo a giustificare la pretesa erariale.
Proprio perché, nell’ambito del procedimento amministrativo di imposizione, l’Amministrazione ha uno specifico dovere di accertare fatti fiscalmente rilevanti, gravano sull’Amministrazione stessa, in qualità di “attore” in senso sostanziale – salvi gli effetti delle specifiche presunzioni legali che invertono l’onere probatorio – l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi principali della pretesa tributaria, dandone congrua indicazione e motivazione nell’atto impositivo.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione (sent. 15 dicembre 2012 n. 19163), la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento nell’art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato automaticamente, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.
Lo Stato può chiedere il pagamento delle imposte ad un individuo nel limite della sua forza economica, ovvero nel limite della sua ricchezza, mai oltre, in quanto tale atteggiamento potrebbe sfociare in un comportamento arbitrario.
Ed è allora necessario, che il Contribuente sappia in anticipo, con sufficiente chiarezza e precisione, quali sono i fatti che giustificano la pretesa erariale.
E simile esigenza emerge con maggiore pregnanza proprio nei casi, come quello in questa sede trattato, dove il carattere presuntivo della metodologia accertativa utilizzata, in uno con l’utilizzo di presunzioni definite “supersemplici”, poiché prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comporta il serio rischio di ascrivere al Contribuente un carico fiscale di molto maggiore rispetto a quello in concreto imputabile.

Art. 2697 c.c.

Art. 2697 c.c.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.