Sussistenza di causa di esclusione della punibilità ex art. 6 del D.LGS n.472/97 – ex art. 5 e 6 del DLGS 471/1979
In ogni modo, ferme ed impregiudicate le su esposte considerazioni nel merito va evidenziato che nessuna responsabilità può essere ascritta alla condotta del ricorrente, atteso che il commercialista della società era incaricato sia per la tenuta della contabilità, sia in ordine alla opposizione dell’avviso di accertamento notificato il 23.12.2016.
Ebbene, il professionista incaricato non si attivava per impugnare nel prescritto termine l’avviso di accertamento lasciando, così, cristallizzare un credito erariale che in realtà è inesistente.
Sul punto è il caso di richiamare un caso analogo deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia con sent. N. 237/09/05, dove il Giudice evidenziava che la responsabilità non poteva essere imputata al contribuente ignaro della condotta del proprio commercialista.
Ciò detto, quindi, è da addebitarsi unicamente al suddetto professionista stante la buona fede del contribuente che pertanto non può subire gli effetti dell’accertamento induttivo dell’Ufficio anche alla luce della regolarità della dichiarazione dei redditi, della congruità degli studi di settore e della regolarità dell’indagine finanziaria effettuata dalla Guardia di Finanza, e soprattutto in mancanza di danno per l’Erario.
Va altresì evidenziato che la società, era soggetta ad un regime di contabilità ordinaria per la quale il consulente dell’azienda, il commercialista quindi, era tenuto ad incrociare i dati relativi agli estratti conto con i relativi acquisti e/o fatture emesse, tutto questo non è stato fatto nei termini previsti.
Da ciò non si comprende quale sia stata la difficoltà del successivo commercialista incaricato, che non avrebbe dovuto fare altro che esibire i mastrini dei conti bancari i quali dovevano necessariamente riportare, in ossequio alla regolare tenuta della contabilità ordinaria, tutte le operazioni in uscita afferenti le operazioni bancarie.
Il commercialista, pur ipotizzando che i mastrini siano stati smarriti e/o non consegnati, bene ha fatto a rivolgersi agli istituti di credito per ottenere la documentazione bancaria ma avrebbe, in ogni caso, dovuto impugnare gli avvisi di accertamento motivando nei fatti che non era in possesso dei mastrini sopra enunciati e che la banca aveva richiesto un tempo superiore a quello indicato dall’Agenzia delle Entrate.
Il tutto onde permettere al Giudice tributario di concedere una sospensione cautelativa in attesa della produzione documentazione da parte degli istituti di credito .
Per i motivi sopraesposti si ribadisce, trattandosi di un caso di forza maggiore con assoluta non debenza erariale, la richiesta di declaratoria della totale estraneità del ricorrente.
Malgrado ciò la società nonché i singoli soci hanno ricevuto l’avviso di accertamento nel mese di dicembre 2016.
Va altresì evidenziato che la predetta società era stata cancellata nel mese di aprile dello stesso anno (2016).
Solo dopo, il 23.12.2016, il ricorrente riceve la notifica di accertamento che prontamente consegnarono al proprio commercialista.
Ed è a quest’Ultimo che va imputata la responsabilità di quello che è successo, in quanto l’omessa impugnativa del predetto avviso di accertamento e/o accertamento con adesione poteva recuperare altri 90 giorni per verificare la documentazione.
E’ evidente l’assoluta assenza di responsabilità del ricorrente in quanto la legislazione tributaria individua esattamente i soggetti su cui ricadono tutti gli oneri fiscali e la delega di mansioni tributarie ad esperti.
Ciò premesso, per il principio della personalizzazione della responsabilità in capo all’autore effettivo dell’illecito tributario previsto dagli art. 5 e 6 del DLGS 471/197, la responsabilità ricade solo sull’autore del mancato svolgimento degli obblighi contabili e fiscali e dato che l’accertamento induttivo è una sanzione prevista per tale comportamento omissivo, non vi è dubbio che tutte le sanzioni irrogate con l’atto di accertamento non possono essere addebitate al ricorrente in quanto poste in essere da terzi (confronta Cassazione Tributaria sent. N. 884 del 20.11.2008).