Dopo aver ricondotto la vicenda oggetto d’odierno esame alla fattispecie giuridica della “donazione indiretta”, preme ora evidenziare che, come ben noto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 800 del Codice Civile, la donazione “(…omissis…) può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. (…omissis…)”.
Ebbene, nel caso de quo, nessun dubbio può sorgere circa la grave ingratitudine mostrata dalla Sig.ra ………..nei confronti degli odierni attori!!!
Ciò perché, come precedentemente esposto, l’odierna convenuta, non solo, interrompeva, inspiegabilmente qualsivoglia forma di rapporto con gli zii, ma, altrettanto inspiegabilmente, seppur nel pieno delle proprie facoltà di proprietaria, non appena venivano terminati i lavori di ristrutturazione e di arredamento, inspiegabilmente, li privava della disponibilità dell’immobile di ……., violando così gli accordi intercorsi, senza consentire loro di riavere almeno gli effetti personali ed i beni mobili di loro proprietà ivi ubicati!!!
Atteggiamenti, quelli summenzionati, che se in un primo momento apparivano del tutto inspiegabili, successivamente divenivano espressione di un’unica finalità: quella lucrativa!!!
Infatti, la Sig.ra ……….., nel totale disprezzo dei sacrifici affrontati dagli zii per acquistare, ristrutturare e ammobiliare il predetto immobile, facendo sapere a questi ultimi, a mezzo di comuni familiari, che avrebbero potuto ottenere la disponibilità dello stesso soltanto acquistandolo, pena la vendita a terzi, poneva in essere un’estorsione in piena regola!!!
Estorsione che però non trovava terreno fertile negli odierni attori!!!
Tanto è vero che, come già affermato, l’immobile in data 21 Luglio 2017 veniva messo in vendita!!! Ovviamente così come ristrutturato a spese degli attori e comprensivo dei loro beni mobili ed effetti personali!!!
Estorsione che, ovviamente, è altresì espressione della grave condotta, dell’ingratitudine manifestata dall’odierna convenuta nei confronti di parte attrice.
Ovviamente, è indubbio che la valutazione circa la gravità o meno della condotta tenuta dalla Sig.ra ………….non possa farsi in astratto ed a priori, ma al contrario deve avvenire facendo riferimento ad una serie di elementi quali ad esempio l’ambiente in cui le parti vivono, i loro rapporti, la loro istruzione e la loro educazione. Con un giudizio, dunque, che il giudice del merito deve obbligatoriamente personalizzare e calare nel caso concreto. (Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata Castellamare di Stabia, Sentenza del 24 Gennaio 2011).
Questo perché il fondamento della revoca della donazione ex art. 801 C.c. va rinvenuto nel rapporto che si crea tra parte donante e parte donataria, nelle sue implicazioni di carattere morale e sociale, e negli effetti che si producono per i soggetti in questione non solo a livello patrimoniale.
Tanto è vero che, se per il comune sentire, la scelta libera e spontanea del donante di impoverirsi e di realizzare il contestuale arricchimento del donatario, costituisce fatto meritevole di considerazione particolarmente positiva, tale da dover suscitare, anche implicitamente, la gratitudine del donatario, nonché di farlo sentire vincolato dal dovere di assumere una condotta leale e corretta nei confronti del suo benefattore.
È altrettanto vero che, sempre secondo la medesima valutazione, è pienamente e giuridicamente giustificabile la reazione del donante in presenza di un donatario che, nonostante il beneficio ricevuto, manifesti un reale e perdurante sentimento di avversione.
Sentimento che, secondo la giurisprudenza, è indice rivelatore di una ingratitudine che ripugna alla coscienza comune.
E cosa ci può essere di più ripugnante di una nipote che, dopo aver ricevuto in donazione un immobile, dopo averne ottenuto la completa ristrutturazione ed il completo arredamento, non solo impedisca agli zii di accedervi, avendone cambiato la serratura, ma, puntando sull’amore che questi ultimi provano per lei, al fine di ottenere denaro, glielo offre poi in vendita???
Sentimento di avversione, quello mostrato dalla Sig.ra …………, che si manifesta in tutta la sua crudeltà se si guarda alla circostanza per la quale quest’ultima era ben a conoscenza dell’immenso valore, sentimentale e patrimoniale, che il predetto immobile aveva ed ha per gli zii, ed in particolar modo per la Sig.ra……!!!
Infatti, se dal punto di vista sentimentale l’odierna convenuta ben sa che non si tratta di un immobile sito in un posto qualsiasi, ma in un paesino, ……, al quale la zia, era ed è particolarmente legata, visto che vi trascorreva le vacanze estive con il padre prematuramente scomparso allorquando quest’ultima aveva soltanto quattordici (14) anni. Dal punto di vista patrimoniale, invece, la stessa sapeva che quest’ultimo avrebbe potuto rappresentare l’unica proprietà immobiliare degli odierni attori e che, nonostante ciò, gli stessi hanno preferito donarlo a lei!!!
Reazione che, nel caso de quo, appare maggiormente giusta e doverosa, in quanto risposta ad una condotta ancor più censurabile, perché tenuta da un soggetto che non solo ha ricevuto un tangibile beneficio senza corrispettivo da parte sua, ma che è altresì legato ai suoi beneficiari da vincoli familiari che rendono tale agire ancora più deplorevole.
Non si dimentichi infatti che la Sig.ra ……………dagli zii, odierni attori, veniva trattata alla stregua di una figlia.
Il tutto in perfetta coerenza con quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, nel ribadire il principio, espresso con sentenza n. 10614 del 05 Novembre 1990, per il quale l’ingiuria grave posta a fondamento della revoca della donazione non è solo “(…omissis…) l’offesa all’onore ed al decoro di una persona presente, ma qualsiasi azione consapevole e volontaria volta direttamente a ledere il patrimonio morale del donante, che si risolva in una manifestazione di perversa animosità, idonea a giustificare il pentimento dell’atto di liberalità (…omissis…)”, ha recentemente affermato che “(…omissis…) L’ingiuria grave richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (…omissis…) (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 22013 del 31 Ottobre 2016; Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n.7487 del 31 Marzo 2011; Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 7033 del 05 Aprile 2005).
Giungendo così a comprendere qualsiasi lesione significativa di un bene giuridico personale di valenza costituzionale. Ovvero tanto la violenza fisica che quella morale, nonché ogni forma di offesa, anche indiretta, alla persona.
Pertanto, nell’indagine volta ad accertare la configurabilità di siffatto comportamento ingiurioso, il giudice di merito “(…omissis…) deve compiere una valutazione del tutto autonoma e necessariamente più complessa, trattandosi di un giudizio che, pur mutuando dall’ambito penalistico il significato essenziale del fatto lesivo, deve involgere da un lato, la sfera affettiva e spirituale del donante, dall’altro, il comune sentire morale e sociale (…omissis…)” (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 13632 del 05 Novembre 2011).
Donazione per ingratitudine: