Nullità dell’iscrizione di ipoteca per omissione del preventivo avviso di cui all’art. 7 comma 2 del D.L. n.70/2011, convertito in legge n. 106/2011 di modifica dell’art. 77 del DPR 602/1973.
L’agente della riscossione, a pena di nullità è tenuto, prima di procedere all’iscrizione di ipoteca, a notificare l’avviso al contribuente, con cui lo si informa che, se entro 30 giorni non provvederà al pagamento di quanto dovuto, si procederà ad iscrizione di essa.
L’art. 77 comma 2 bis del DPR 602/73 recita: “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1”.
Di seguito l’articolo 77 completo:
Art. 77
(Iscrizione di ipoteca).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, ((anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2,))
, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. (81)
2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.
2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1. (78)