Nullità della comunicazione inviata per assenza di sottoscrizione, per omessa allegazione della nota di iscrizione rilasciata dalla competente conservatoria e per difetto di motivazione
E’ del tutto assente la sottoscrizione della comunicazione, anche in forma automatizzata.
La sottoscrizione, è fattore costitutivo dell’elemento essenziale della “forma” dell’atto amministrativo.
La mancanza della sottoscrizione rende nulla la comunicazione ex artt. 3 e 21 septies L. 241/1990 nonché ai sensi dell’art. 7 L. 212/2000 (statuto del contribuente).
L’assenza della firma è di ogni indicazione circa l’autore del provvedimento sono condizioni di invalidità della comunicazione (CTR di Torino sent. n.57/05/12).
L’atto è carente anche sotto l’aspetto della motivazione, poiché manca l’indicazione del valore degli immobili, comprese le rendite catastali (sull’obbligo di questi elementi v.d.: CTP Torino sent. n. 95/2008 e CTP Parma sent. 62/2009), non sono altresì indicate le informazioni relative al tributo ed ai titoli per i quali si chiede il pagamento (CTP Reggio Emilia sent. n. 272/2008 e CTP Alessandria sent. n. 28/2/09).
Nonostante le evidenziate carenze della comunicazione l’Agente non allegava, neppure in copia, la nota di trascrizione, in modo tale che fosse possibile evincere almeno dalla nota di trascrizione l’autore del provvedimento, o comunque, il responsabile del procedimento di iscrizione e le informazioni relative alla somma per la quale si era iscritta ipoteca ed il valore dei beni ipotecati (in tema di obbligo di allegazione dell’atto di trascrizione vedasi CTP Parma sent. n. 62/2009).