Diritto Tributario

Nullità e/o illegittimità dell’atto

mancata instaurazione del contraddittorio

Appare del tutto chiaro che l’emissione dell’avviso di accertamento e/o di intimazione ad adempiere debba configurarsi come l’extrema ratio di una appropriata attività istruttoria che gli uffici finanziari sono chiamati ad eseguire ai fini della esatta determinazione della base imponibile. Attività istruttoria che, nella circostanza oggi discussa, non risulta essersi esplicitata nemmeno attraverso informali trasmissioni di atti.
In effetti, la fase del contraddittorio, spesso trascurata dagli uffici finanziari, rappresenta un elemento di centralità nei rapporti tra ufficio impositore e contribuente. La stessa giurisprudenza di merito – vedasi per analogia quanto sancito dalla sentenza della Suprema Corte n. 17229/06, ma anche dalla Corte Europea di Giustizia con sentenza n. C-349/07 del 18.12.2008 – , lo ha giustamente definito “contenuto essenziale del giusto procedimento amministrativo” poiché consente al contribuente di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire il Giudice Tributario. L’ufficio ha, dunque, l’obbligo di una valutazione preventiva della specifica situazione e, solo dopo tale fase e tenendo in attenta considerazione le eventuali obiezioni del contribuente, potrà emettere l’avviso di accertamento.
A maggior ragione, nel caso in specie, la violazione di tale principio appare quest’oggi ancor più evidente per effetto della totale assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che, come più tardi meglio si chiarirà, possano assurgere a fondamento dell’atto impositivo oggetto di impugnazione.
Al di là di quanto affermato, in violazione di quanto disciplinato dall’art. 71, comma 2 del D. Lgs. 507/93, l’atto apparirebbe, comunque, scarsamente motivato e privo degli allegati contenenti la documentazione richiamata nel corpo del provvedimento (vedasi, al riguardo, quanto perentoriamente stabilito dallo Statuto del Contribuente).
Pertanto, l’avviso di intimazione ad adempiere notificata alla ricorrente a mezzo raccomandata va annullato per violazione del principio del giusto procedimento amministrativo e del contraddittorio indicato dall’art. 73 del D.Lgs. n. 507/93.
La pretesa tributaria, infatti, trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di “una decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente (anche) nella fase precontenziosa o endoprocedimentale realizzando così l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art.24 Cost. e il buon andamento della Pubblica Amministrazione presidiato dall’art. 97 Cost.
In tal senso Cass. Civ. Sezz. UU 18.09.2014 19667 – Cass. Civ. Sezz. UU 18.09.2014 n.19668 e prima pronuncia adeguatrice Com.Trib.Prov.le BENEVENTO Sez.3 sent. 462/03/15 del 19/52015.
Con le due sentenze summenzionate le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato la generale applicazione del principio del contraddittorio a ogni atto amministrativo suscettibile di avere una efficacia nella sfera giuridica del suo destinatario.
La funzione del contraddittorio è inscindibilmente duplice. Esso serve a presidiare un interesse del soggetto coinvolto a realizzare l’interesse cui è finalizzata la procedura.
Attraverso il contraddittorio, da un lato l’interessato esprime le sue ragioni (opponendosi ad effetti sfavorevoli, allegando elementi di fatto, prove e/o argomenti giuridici a sostegno delle sue ragioni).
Attraverso il contraddittorio, dall’altro lato l’organo amministrativo acquisisce ulteriori elementi di conoscenza per il provvedimento.
Il contraddittorio ha, quindi, una duplice valenza: attua il diritto di difesa dell’interessato (inteso nel senso di diritto di esprimere le proprie ragioni rispetto alla possibile adozione di un provvedimento che lo interessa) e il principio di imparzialità (che si compendia nell’espressione “ben conoscere per ben provvedere”).
Per quanto sopra esposto l’AVVISO di liquidazione dell’imposta deve essere dichiarato nullo.

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