Il mantenimento dei figli nei patti di separazione
La modifica dei patti di separazione è la regola di diritto vigente nel nostro ordinamento che il mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (arg. ex previgente art. 155-quinquies c.c., ora art. 337-septies c.c.), ed il genitore che agisca nei confronti dell’altro per la revoca dell’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni è tenuto ad allegare il fatto costitutivo della raggiunta indipendenza economica.
Il concetto di indipendenza economica è stato oggetto di specificazione giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che non qualsiasi lavoro o reddito faccia venir meno l’obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008).
Tuttavia, il medesimo panorama giurisprudenziale se, da un lato, non tollera i comportamenti di abuso, ricorrenti nelle ipotesi in cui il figlio assuma un comportamento di inerzia ed un rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, sostanziantesi, in definitiva, in un atteggiamento di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica (Cass. n. 2858/2016; Cass. n. 7970/2013; Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011), dall’altro, consente di affermare che l’obbligo continua a vigere se il figlio incolpevolmente non raggiunge l’indipendenza economica, aspirando ad una posizione lavorativa che richiede il prolungamento del percorso formativo o di studio (Cass. 8714/2008) o svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo che non garantisca una prospettiva di continuità (Cass. n. 8227/2009).Modifica dei patti di separazione
dall’altro, consente di affermare che l’obbligo continua a vigere se il figlio incolpevolmente non raggiunge l’indipendenza economica, aspirando ad una posizione lavorativa che richiede il prolungamento del percorso formativo o di studio (Cass. 8714/2008) o svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo che non garantisca una prospettiva di continuità (Cass. n. 8227/2009).