Da ultimo giova altresì evidenziare che, contrariamente a quanto ex adverso asserito, è principio fortemente consolidato a livello giurisprudenziale quello per il quale il conduttore non può sospendere unilateralmente il pagamento del canone di locazione, anche in caso di riduzione del godimento dell’immobile locato e anche ove detta riduzione del godimento derivi da fatto imputabile al locatore.
Infatti, benché il godimento del bene assuma rilevanza fondamentale ai fini del corretto svolgimento di un rapporto locativo, è del tutto illegittima l’unilaterale sospensione (ovvero riduzione) del canone da parte del conduttore, salvo l’ipotesi estrema in cui venga integralmente meno la controprestazione in capo al locatore.
Questo perché la locazione, a differenza di altre figure contrattuali a prestazioni corrispettive è, appunto, caratterizzata dal godimento dell’immobile, integrante la prestazione del locatore, che non può essere sospesa, unilateralmente e immediatamente, in caso di omesso o inesatto inadempimento del conduttore, senza l’intervento di un provvedimento giudiziale, anche sommario. (Tribunale di Milano, Sentenza n. 10739 del 2016; Tribunale di Palermo, Sentenza n.4561 del 21 Settembre 2016).
Ed infatti, la stessa Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su di un’analoga questione, ha espressamente ribadito il predetto principio affermando che “(…omissis…) al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. (…omissis…)”. (Corte di Cassazione, Sentenza n. 18987 del 27 Settembre 2016; Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1340 del 02 Novembre 2016).
Non solo, ma di recente, sempre la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11783 del 12 Maggio 2017, ha riconfermato il predetto principio, affermando che l’inadempimento della parte locatrice, che consisteva nell’aver concesso in locazione abitativa locali in precarie condizioni strutturali, nonché nell’aver omesso di provvedere ad interventi di messa in sicurezza, non legittimasse la totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore. (Corte di Cassazione, Sentenza n.11783 del 12 Maggio 2017).