Diritto Civile

Decreto ingiuntivo per difetto di cognizione

Nullità del Decreto ingiuntivo impugnato per difetto di cognizione del Giudice Monocratico che ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato, appartenendo la competenza alla Sezione Specializzata Agraria dell’adito Tribunale ex art.11 co 2 del D.Lgs n.150/2011 in ragione della materia trattata.

Ai sensi dell’art.637 c.p.c. coordinato con l’art. 11 co 1 e 2 del D.Lgs 150/11, essendo la Sezione Specializzata Agraria competente a decidere in merito all’accertamento del credito inerente il canone di affitto, delle spese e di ogni onere nascente dall’azionato contratto di fitto di fondi rustici, anche la competenza ad emettere l’ingiunzione di pagamento di crediti nascenti dai dedotti rapporti agrari appartiene alla medesima Sezione.
Per le prospettate imperative ragioni di rito che palesano il difetto di competenza del Giudice che ha emesso l’ingiunzione a decidere la materia della domanda monitoria, il decreto ingiuntivo opposto va comunque dichiarato nullo ovvero inefficace e per l’effetto va revocato, con la remissione ex art 50 c.p.c. dell’adito Giudice incidentalmente e funzionalmente competente ex art.645 c.p.c. innanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Foggia competente per materia a decidere in merito ai contratti agrari ex art. art.637 c.p.c. coordinato con l’art. 11 co 1 e 2 del D.Lgs 150/11.

Dalla Gazzetta

(Codice Penale-art. 637)

                              Art. 637. 
 
                 (Ingresso abusivo nel fondo altrui) 
 
  Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da  fosso,
da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della
persona offesa, con la multa fino a lire mille. 
Nullità del Decreto ingiuntivo per difetto di cognizione