Diritto Tributario

Violazione dell’art. 1, comma 161 della L. 296/2006 decadenza

La cartella di pagamento in questa sezione contestata, e il prodromico avviso di accertamento sono inoltre illegittimi in quanto emessi in violazione dell’art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006, che disciplina l’esercizio del potere impositivo degli enti locali, sottoponendolo ad un termine di decadenza di 5 anni.
In specie, la norma richiamata prevede quanto segue: “…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…”.
Ora, vertendosi nel caso di specie, di un’ipotesi di mancato versamento dell’IMU per l’anno 2014, deve ritenersi che l’Ente impositore doveva esercitare il proprio potere impositivo entro il 31 dicembre 2019, attraverso l’emissione di apposito avviso di accertamento.
L’atto impositivo di cui si discute, invece, è stato notificato il 24 gennaio 2020, palesemente, quindi, oltre il termine ultimo richiamato dalla norma. In palese violazione dell’art. 1, comma 163 della L. 296/2006 – che dispone la decadenza dal potere riscossivo.
La cartella di pagamento di cui trattasi, come detto, è stata emessa in forza dell’intervenuta definitività, per mancata impugnazione, dell’avviso di accertamento, asseritamente notificato dal Comune in data 20.01.2020 alla Sig.ra.
Deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 1, comma 163, L. 296/2006, dettato al fine del computo del termine di decadenza ai fini dell’iscrizione a ruolo, così dispone: “3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
Ora, considerato che un avviso di accertamento diviene definitivo una volta decorsi 60 giorni dalla sua notifica, è agevole desumere che l’Ente impositore sia decaduto anche dal potere di iscrivere a ruolo l’imposta accertata con l’atto n.00000/2014.
Difatti, l’avviso di accertamento risulta, dalla sezione “dettaglio addebiti” contenuta in cartella, essere stato notificato in data 20 gennaio 2020.
Tale avviso di accertamento, pertanto, poteva ritenersi definitivo alla data del 20 marzo 2020 e, da tale data, doveva computarsi il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.
In ragione di ciò, l’Agente della Riscossione avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento in questa sede gravata, entro il 31 dicembre 2023, mentre la notifica dell’atto riscossivo è avvenuta in data 5 e 8 aprile 2024.
Ne consegue, dunque, che la cartella di cui si discute risulti affetta da palese illegittimità poiché emessa in violazione dell’art. 1, comma 163, della legge 296/2006.