Preliminarmente, va rilevata la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio. Infatti, dalla lettura dell’esposizione fattuale e giuridica delle ragioni avanzate dalle parti ricorrenti non è facile comprendere se l’odierna controversia abbia ad oggetto l’azione di reintegrazione del possesso o la diversa azione di manutenzione.
Sul punto, infatti, la difesa di parte ricorrente, a pagina n. 4 dell’atto introduttivo afferma che “… la condotta degli odierni resistenti integra una condotta palesemente illecita ed arbitraria meritevole di tutela possessoria …”, senza qualificare in termini di diritto quale delle molteplici tutele offerte dal nostro legislatore in materia sia la più confacente al caso de qua.
Continuando, sempre a pagina n. 4 del ricorso introduttivo, parte ricorrente sostiene che i resistenti abbiano posto in essere una condotta caratterizzata da animus spoliandi o turbandi, assimilando tra loro concetti differenti e che giuridicamente portano ad esperire azioni altrettanto diverse (reintegra in caso di spoglio, manutenzione in caso di turbativa). Infine, nelle conclusioni rassegnate nella successiva pagina n. 5, i ricorrenti sono a richiedere tutela dei loro diritti mediante un’azione di manutenzione, allorquando sono a domandare al Giudicante l’ordine in capo ai resistenti di ripristinare il preesistente stato dei luoghi con successiva rimozione dei vasi con piante posti sull’area di transito.
Vieppiù. La mancata determinazione dell’oggetto della domanda si evince, inoltre, dalla mancata qualificazione ab origine del ricorso introduttivo qualificato genericamente quale “ricorso ex art. 703 c.p.c.”, non dando alcuna qualificazione all’azione intrapresa, né ex art. 1168 c.c. (azione di reintegrazione) né ex art. 1170 c.c. (azione di manutenzioni), azioni che, come sarà ben noto all’Ill.mo Giudicante, seppur sono poste a tutela del possessore, si differenziano per presupposti e finalità, nonché per la diversa linea difensiva che il resistente deve adottare ai fini di controbattere alle avverse argomentazioni.
Per mero tuziorismo difensivo, infatti, se con l’azione di rientegrazione il ricorrente vuol far valere lo spoglio violento o clandestino posto in essere in suo danno, con quella di manutenzione si fa valere la mera molestia nel possesso, differenziandosi sia le condotte “di aggressione” al bene da tutelare, quanto i presupposti a fondamento della tutela del diritto.
Le differenze tra molestia e spoglio semplice, legittimanti l’azione di manutenzione, e spoglio, legittimante l’azione di reintegra, escludono che un medesimo comportamento materiale possa integrare contemporaneamente entrambe le fattispecie.
Il criterio distintivo tra spoglio e molestia è di carattere concettuale, conseguentemente, mentre la molestia si misura per gradi ed è manutenibile o no a seconda che superi o meno la normale tollerabilità, lo spoglio, viceversa, si può distinguere in totale o parziale, secondo che cada sull’intera cosa posseduta o su parte di essa.
Le due azioni non sono, perciò, cumulabili e/o interscambiabili.
Sul punto, infatti, Dottrina e Giurisprudenza maggioritarie hanno sostenuto che la mancata determinazione dell’oggetto della domanda o la mancata esposizione degli elementi e ragioni di diritto su cui si fonda la stessa, circostanze tali da non permettere l’individuazione essatta della pretesa del ricorrente e la conseguenziale corretta difesa del resistente, determinano la nullità assoluta dell’atto introduttivo (Cass. Civ., II Sez., n. 7075/2002; Tribunale di Milano del 26.01.2012).
Per tali argomentazioni, in via preliminare, si chiede che l’Ill.mo Giudicante Voglia dichiarare la nullità dell’atto introduttivo del presente giudizio, sussistendone i requisiti di fatto e di diritto a fondamento.