In questo articolo parleremo dell’assenza animus spoliandi o turbandi, dove per assenza animus allego il link del significato di animus dal sito Treccani
Per quanto concerne la presunta azione di spoglio/mantenzione posta in essere da parte dei resistenti in danno ai ricorrente, con riferimento al collocamento di alcuni vasi di fiori ornamentali da parte della Sig.ra …………….sull’area antistante la sua proprietà, orbene alcuna violazione e/o turbativa può addebitarsi alla donna rispetto ai diritti dei Sigg.ri Preliminarmente, va rilevato che le foto allegate al fascicolo di parte ricorrente sono prive di data certa non consentendo al Giudicante di verificare l’attuale presenza in loco degli stessi.
Infatti, tale ornamento floreale, essendo amovibile e non fisso, veniva e verranno spostati periodicamente per consentire la normale pulizia del giardino e degli stessi vasi, come si attesta dalle foto allegate (supra All. n. 13). Di tanto ben erano a conoscenza i ricorrenti i quali, pretestuosamente, avviavano il presente giudizio al sol fine di creare disagio e nocumento in danno dei resistenti, culmine di condotte attuate da svariati mesi e che hanno portato la Sig.ra ……………prima ed il Sig. ……………poi, ad informare le competenti Autorità in sede penale onde porre freno e sanzionare come per legge le violazioni di legge attuate degli odierni ricorrenti (sopra All.ti nn. 7 e 8).
Ad ogni buon conto, anche volendo sostenere le ragioni dei ricorrenti, i quali si sono sentiti spogliati e/o turbati nel loro possesso dalla collocazione dei suddetti vasi, non v’è chi non veda come alcuna violazione sul punto possa essere addebitata agli odierni resistenti.
Questi ultimi, infatti, in primis, non hanno collocato strutture fisse tali da prevaricare gli altrui diritti, peraltro cessati in data …….
In secundis, i contestati vasi venivano posti per brevissimo periodo sull’area antistante la proprietà della …………. lasciando uno spazio di oltre due metri (All. n. 15) tra i suddetti vasi e le scale di accesso al Lotto n. 4 (proprietà ……………), spazio assolutamente sufficiente sia al passaggio pedonale che a quello carrabile, in quanto, in considerazione di una larghezza media delle autovetture pari a non oltre 1,80 m, nonché considerando che anche a livello di normativa di settore viene sancito uno spazio in larghezza pari massimo a 2,50 m (la misura non può essere inferiore ad 1,80 m) per la delimitazione delle aree di parcheggio, appare evidente che alcuna violazione possa addebitarsi in capo ai resistenti.
Infine, i vasi sono sempre stati rimossi e/o spostati frequentemente onde garantire la pulizia dell’area scoperta, evitando l’occlusione dei tombini fognari.
Ad ogni buon conto, non può revocarsi in dubbio che, perché vi sia turbativa nel possesso, è necessario che vi sia stato una totale estromissione dalla conservazione della cosa da parte di chi ha attuato la molestia, dovendo chi agisce con tale azione dover fornire non soltanto la prova dell’atto materiale (controparte fornisce solo foto prive di data certa!) ma anche il dolo o la colpa (Cass. Civ. n. 4279/2011).
Ad adbundantiam, va rilevato che affinchè si identifichi una molestia e/o turbativa è necessario che l’autore abbia posto in essere un comportamento tale da arrecare un disturbo nel possesso altrui che renda gravoso e notevolmente difficoltoso l’estrinsecarsi della posizione del possessore (Cass. Civ. nn. 11036/2003 e 15788/2002).
Vieppiù. In tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata alla sistuazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo apprezzabile l’esercizio del possesso (Cass. Civ. n. 4279/2011).
L’amovibilità dei vasi, che periodicamente vengono spostati per garantire la normale pulizia dell’area in questione, aggiunta al sufficiente spazio manovra concesso ai ricorrenti, ben oltre quanto disposto a livello comunale dalle normative di settore e la mancata prevaricazione del diritto di passaggio in favore dei ricorrenti, nonché la possibilità per i ricorrenti di continuare ad accedere alla loro proprietà dalla Via ……., mediante il passaggio pedonale/carrabile ivi ubicato, caduca ogni pretesa dei Sigg.ri ………, tanto da acclarare ulteriormente la pretestuosità dell’azione proposta.
Alcuna prova in punto di diritto, infatti, è stata fornita dagli odierni ricorrenti, ragion per cui la domanda deve essere rigettata.
Di contro, su quanto sostenuto dalla scrivente difesa, ove l’Ill.mo Giudicante lo riterrà opportuno, potrà essere ascoltata quale informatrice la Sig.ra ……., residente in….
A riprova della pretestuosità dell’azione attivata dei ricorrenti è altresì la carenza probatoria offerta in ordine ai lamentati danni alla carrozzeria delle loro autovetture a causa ed in conseguenza delle presunte difficoltà nell’eseguire le manovre nell’area cortilizia dei Lotti 4-5.
Aggiungiamo per capire meglio il concetto dell’Assenza animus
Assenza animus turband e spoliandi:
Animus turband-> La locuzione si riferisce alla coscienza di alterare l’altrui posizione possessoria. Costituisce presupposto per l’esperimento dell’azione di manutenzione del possesso, concessa al possessore, e non anche al detentore, di un bene immobile, di un diritto reale su un immobile o di una universalità di mobili. Non è necessario, tuttavia, dimostrare l’animus turbandi, così come si deve provare l’animus spoliandi per esercitare l’azione di reintegrazione
Animus spoliandi -> È l’elemento soggettivo che deve accompagnare l’atto dello spoglio (tale atto di privazione può essere sia violento che clandestino) affinché sia possibile esperire l’azione di reintegrazione, detta, appunto azione di “spoglio”. L’animus spoliandi va inteso in senso lato, riferendosi a un atteggiamento che contrasti con la volontà, anche solo presunta perché inconsapevole, del possessore.