Diritto Civile

Omessa attivazione inderogabile procedimento di conciliazione

Procedimento di conciliazione presso il competente Ispettorato Provinciale Agrario ai sensi dei commi dal 3° al 7° dell’art.11 del D.Lgs n.150/2011

Nel più ampio riassetto dei riti disciplinato dal D.Lgs 150/2011, l’art.11 è dedicato alle controversie agrarie ed in special modo alle controversie in materia di “contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto” (cfr. co 1 art.11 D.Lgs. 150/2011).
Orbene, ai sensi del comma 3° dell’art.11 del già citato decreto chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie attinenti ai contratti agrari, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla controparte ed all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura che attiverà il procedimento di conciliazione disciplinato ai commi 4°, 5° e 6° del medesimo art.11.

In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l’onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall’art.11 del D.lgs 1° settembre 2011 n.150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile d’ufficio anche in giudizio di opposizione” (cfr. sentenza Cass. n.6839 del 20.03.2018).

Procedura di conciliazione

Oltremodo anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 150/11, con raffronto all’art.46 della L.203/82 ed agli artt.410 e 412 bis c.p.c. : “Il tentativo di conciliazione in materia agraria deve essere sempre preventivo, cioè attivato prima di qualsiasi controversia, atteso che la norma, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro dallo stesso costituito possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale” (cfr. Cass. n.2046 del 29.01.2010).