Come illustrato in narrativa, La Guardia di Finanza – Gruppo operativo di Foggia, in data 17 maggio 2017, avviava nei confronti dell’odierno ricorrente una verifica conclusasi con la redazione di un Processo verbale con il quale gli organi verificatori contestavano l’esercizio di attività di raccolta scommesse privo di autorizzazione.
Di tale situazione veniva immediatamente trasmessa notizia di reato per violazione dell’art. 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401, alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.
Il procedimento penale a carico del Sig.….. si è concluso con una sentenza di archiviazione resa dal Tribunale di Foggia (vedasi sezione allegati), non opposta dal Pubblico Ministero, in quanto “il fatto” (di cui all’imputazione di reato) era di “particolare tenuità”, per cui poteva essere ritenuto non punibile; difatti, gli introiti delle scommesse, raccolti dal ricorrente nella qualità di Centro Elaborazione dati, sono stati del tutto esigui e, comunque, correttamente esposti in dichiarazione con conseguente assoggettamento ai fini impositivi.
Ciò detto, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 20 D.Lgs. 74/2000 che ha introdotto il sistema del c.d. doppio binario, una valutazione di sintesi della giurisprudenza sul punto può essere racchiusa nel principio secondo cui “il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulla generalità degli elementi di prova acquisiti nel processo penale, purché tali elementi vengano sottoposti ad una propria autonoma valutazione secondo le regole tipiche della distribuzione dell’onere probatorio valevoli ai soli fini fiscali” (cfr., Cassazione, sentenza n. 6918/2013).
In altri termini, ferma la non vincolatività del giudicato penale, “il giudice tributario, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, è tenuto a verificare la rilevanza, rispetto alla fattispecie tributaria soggetta ad esame, di tutti gli elementi desumibili dall’inchiesta e dalla sentenza penale” (cfr., ex multis Cassazione, sentenze nn. 9442/2017, 6211/2015, 8129/2012 e 20740/2010).
In definitiva, il quadro generale che emerge dalle posizioni dinanzi richiamate depone per l’assenza di condizionamenti diretti ed immediati del giudicato penale rispetto alle decisioni del giudice tributario, ma, al contempo, per la sussistenza di un “potere-dovere” dello stesso giudice tributario di prendere comunque in considerazione, in assoluta autonomia e nel rispetto delle proprie regole processuali, gli elementi risultanti dalla sentenza penale, nonché la valutazione che degli stessi è stata operata dal giudice penale, dando piena contezza del percorso argomentativo seguito in sede di motivazione.
E tali elementi sono particolarmente rilevanti nel caso concreto, allorché il Giudice penale, nel pronunciare sentenza di archiviazione, ha verificato, attraverso una valutazione di merito, che l’ammontare delle scommesse era irrisorio e, quindi, il fatto non poteva considerarsi punibile per “particolare tenuità”.