Il corretto adempimento del locatore e inammissibilità delle richieste di nullità, risoluzione contrattuale e risarcimento danno
In primis, si contesta espressamente la richiesta di “(…omissis…) declaratoria di nullità contrattuale, per violazione del principio di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c. (…omissis…)” come avanzata al motivo n.3 della comparsa di costituzione e risposta.
Questi articoli, come ben noto, sanciscono rispettivamente che “Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione” e che “Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.
Ebbene, alla luce di quanto innanzi richiamato, nessuna violazione della predetta normativa può essere ricondotta in capo ai locatori, con conseguente inammissibilità delle richieste di nullità e risoluzione contrattuale ex adverso formulate.
Pertanto, nel solo caso in cui i locatori avessero omesso di eseguire i lavori, il Sig. Fedele Carriero, avrebbe potuto vantare l’in-adempimento di essi locatori per l’obbligo connesso agli indicati articoli 1575 e 1576 del c.c.
Anche in relazione al preteso danno che l’intimato vuole essergli stato procurato, così come ha sancito la Suprema Corte di Cassazione, la corretta interpretazione dei citati articoli prevede che: “(…omissis…) il conduttore ha diritto al risarcimento del danno solo in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l’obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione (…omissis…)” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 11353 del 22 Maggio 2014; Corte di Cassazione, Sentenza n. 16136 dell’08 Luglio 2010).