Sfratto per morosità? Parliamone.
Alla stregua dei consolidati insegnamenti della Suprema Corte in materia, la voluntas solvendi desumibile dalla richiesta di concessione del termine di grazia è, da un lato, incompatibile con qualsivoglia opposizione all’assunto attoreo e, dall’altro, prevalente su ogni altra questione sollevata dalla parte intimata: per cui il Giudice, non può che concedere il detto termine e, all’esito dello spirare dello stesso, nel caso in cui la morosità non venga sanata, deve limitarsi alla convalida dell’intimato sfratto, senza procedere ad alcun mutamento di rito (cfr., ex multis, Cass., 7.8.2008, n. 24764; Cass., 8.8.1996, n. 7289; Cass., 15.1.1996, n. 270; Cass., 23.5.1990, n. 4646);
Leggi: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/art658.html
il criterio di quantificazione della morosità è importante fare una distinzione tra:
- le locazioni ad uso abitativo –art. 5 Legge n. 392/78– ove è sufficiente che l’inquilino non paghi una mensilità del canone (scaduta da almeno 20 giorni) o, in caso di oneri accessori, un importo pari a due mensilità del canone stesso. Cosa si intende per rata del canone scaduta da 20 gg? Ipotizziamo che il pagamento debba avvenire entro il 10 del mese. L’azione di sfratto potrà essere iniziata a partire dal giorno 30 del mese ovvero dopo 20 giorni la mancato pagamento del canone;
- le locazioni ad uso diverso da quello abitativo (ad es. commerciali) ove opera il criterio dell’inadempimento di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., lasciando così al giudice l’onere di valutare, caso per caso, l’importanza dell’inadempimento.