Nullità e/o inesistenza degli avvisi di accertamento per intervenuta estinzione della società e Cessazione della materia del contendere.
Si eccepisce, comunque, la nullità degli avvisi di accertamento per intervenuta estinzione della società destinataria degli atti impugnati, atteso che, la società, è entrata in liquidazione il 05.12.2013 per essere successivamente cancellata dal registro delle imprese in data 20.04.2016, come da visura della Camera di Commercio che si offre in allegato.
A sostegno di tale assunto, si precisa come, a seguito della riforma del diritto societario, l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società ha efficacia costitutiva.
Infatti, l’art. 2495 c.c., così come riformato, ha introdotto la regola ben precisa secondo cui: la società si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese, senza che la stessa possa considerarsi più, in alcun modo, ancora vivente, e nonostante la presenza di eventuali rapporti ancora pendenti e non liquidati.
Quindi, poiché con la cancellazione la società si estingue, i creditori insoddisfatti possono rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa o dolo.
A tale riguardo sono giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali con le sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22.02.2010 sono intervenute a comporre un annoso contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze giuridiche, sostanziali e processuali, della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
Queste pronunce hanno infatti chiarito che: “con la cancellazione dal registro delle imprese, per le società, anche quelle di persone, si determina l’estinzione della stessa con effetto retroattivo e con conseguente nullità di eventuali atti di accertamento emessi nei confronti delle stesse”.
Secondo i Giudici della Suprema Corte: “pur avendo in tal caso l’iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati, anche se perdurino rapporti e azioni di cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali” (Cassazione Sezione Unite n. 4062/2010).
Pertanto, in ambito tributario, la cancellazione-estinzione della società ha come effetto il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società nonché la preclusione per l’Ufficio di mettere o notificare atti impositivi, o anche solo istruttori (inviti a comparire etc.), nei confronti di un soggetto estinto che più non esiste, con la conseguenza che gli atti comunque così emanati e notificati sono giuridicamente inesistenti e privi di ogni giuridico effetto.
Conformemente al dettato delle sezioni unite della Suprema Corte si è uniformata la Giurisprudenza tributaria successiva, si veda la sentenza n. 88 del 4 giugno 2010 della Commissione Tributaria Regionale di Reggio Emilia, la quale ha statuito che gli atti notificati al socio di una società estinta sono atti nulli.
Sul punto, appare doveroso richiamare la sentenza n. 80 09/2011 della Commissione Tributaria di Catania, che statuendo su un caso analogo a quello oggetto dell’odierno esame così recità: “la commissione … ritiene meritevole di accoglimento l’avanzata eccezione pregiudiziale della società. Infatti, la cancellazione della società ne comporta l’estinzione, indipendentemente dall’esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti, per cui il provvedimento emesso dall’Ufficio è da considerarsi, allo stato attuale, giuridicamente inesistente e privo di ogni effetto giuridico e ciò comporta la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell’oggetto e del soggetto dal momento che nei confronti di quest’ultimo non è possibile configurarsi alcun fenomeno successorio”.
Ritenuto quanto sopra, e considerato che la società destinataria degli avvisi di accertamento impugnati non è in realtà più esistente essendo stata cancellata in data 20 aprile 2016, anteriormente agli avvisi di accertamento, si chiede che codesta Onorevole Commissione dichiari l’inesistenza e/o la nullità degli impugnati avvisi di accertamento, in quanto emessi nei confronti di un soggetto giuridico ormai estinto, ordinando per tali motivi la cessazione della materia del contendere.