Espropriazione e Nullità dell’iscrizione di ipoteca per la violazione dell’art. 50 comma 2 del DPR 602/1973
La resistente Agenzia, in data 27.04.2018 ha proceduto ad iscrivere ipoteca, quando era già trascorso oltre un anno dalle notifiche di avviso di accertamento.
Questo fatto, è individuabile, in virtù della mera lettura delle date di notifica, come indicate dalla stessa Agenzia.
L’art. 50 del DPR 602/73 dispone al 1 comma che: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, mentre al comma 2° dispone che: “se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica…di un avviso….. di intimazione ad adempiere”.
Come ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza n. 7/9/12, è illegittima l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’Agente della riscossione se, una volta trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la misura cautelare non è preceduta dalla consegna di una nuova intimazione ad adempiere (In senso conforme si sono pronunciate la CTP di Milano, sentenza n. 137/03/09; CTR della Lombardia sentenza n. 45/06/12).
L’orientamento giurisprudenziale delle CTR Puglia e Lombardia è confortato dalle SS.UU della Cassazione (sentenza n. 2053 del 31.01.2006) le quali, hanno affermato che l’iscrizione ipotecaria, equiparabile al fermo amministrativo è atto preordinato all’espropriazione forzata, e dunque, funzionale all’espropriazione medesima.
Sia l’espropriazione, sia l’ipoteca legale che il fermo amministrativo, si fondano su identici presupposti e condizioni, dal momento che dipendono tutti direttamente ed indirettamente dalla piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento ovvero dell’accertamento.