Diritto Tributario

Art. 2 violazione e/o falsa applicazione

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.)

Come precisato nella parte narrativa, il Giudice di seconda istanza ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Foggia. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale motivava nei seguenti termini: “L’appello dell’Ufficio è fondato e deve essere accolto e la sentenza di prime cure deve essere riformata. Giova premettere che somme iscritte a ruolo e non versate di cui alla cartella impugnata, derivano dal controllo automatizzato del mod. Unico/2009 presentato per l’anno d’imposta 2008, ai sensi dell’art. 36/bis del DPR 600/73 e 54/bis del DPR 633/72.
Tali articoli stabiliscono le modalità di liquidazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed iva “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”. In sostanza il controllo viene effettuato sui dati indicati nella dichiarazione dello stesso contribuente, concretizzandosi nell’incrocio dei dati dichiarati relativamente alle imposte dovute e i versamenti effettuati.
Gli eventuali errori commessi nella dichiarazione dei rediti possono essere sanati mediante dichiarazione integrativa da presentarsi entro e non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n.241/1997.
Dalla lettura congiunta dei commi 8 e 8/bis dell’art. 2 del DPR 322/1998, si giunge alla conclusione che non è consentito presentare una dichiarazione correttiva con esito favorevole al contribuente oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8/bis DPR 322/1998, ma il contribuente, può, invece, recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso, attraverso un’istanza di rimborso presentata ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/73 (Cass. SS.UU. n. 17394/2002).
Pertanto l’iscrizione a ruolo è legittima, perché il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa a favore in data 02.04.2012 (dopo la comunicazione di irregolarità avvenuta in data 22.12.2010 e la notifica della cartella avvenuta il 03.03.2012), oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8/bis, Dpr 322/1998, ovvero il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo.
Che il riferimento alla relazione della consulenza tecnica disposta dalla CTP, contrariamente a quanto dedotto dai giudici di prime cure, la stessa non contiene alcun riferimento a versamenti effettuati né prima né in seconda istanza, né avrebbe potuto contenerli, perché i versamenti non esistono.
Questo Collegio sulla base della richiesta congiunta delle parti di rinvio per poter formalizzare la conciliazione proposta dal contribuente, disponeva il rinvio all’odierna udienza del 19.12.2017 che, poi, di fatto non veniva formalizzata…..”
Ciò detto, è evidente che, nel caso di specie, il Giudice di seconda istanza è incorso nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del DPR 22 luglio 1998 n. 322.
Invero, con sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016 le Sezioni Unite di codesta Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente ribadito che: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.”
Nel caso di specie, la C.T.R. di Foggia, in linea difforme a tali principi ha omesso alcuna valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente in sede contenziosa, sulla base della non emendabilità della dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2008 (cfr. pag. 3-4 della parte motiva della sentenza di appello).
Ebbene, tale aspetto, è sufficiente per provocare la cassazione della sentenza impugnata per l’evidente contrasto con la citata regula juris espressa dalla sentenza richiamata.
Più precisamente, con la sentenza del 30 giugno 2016 n. 13378 codesta Suprema Corte di Cassazione, a sezione unite, evidenziava che lo stesso Giudice di secondo grado, nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con sentenza n. 71/25/2009 del 17/3.21/4/2009, egualmente respinse l’impugnazione proposta dalla società sul rilievo che la possibilità di rettifica della dichiarazione dei redditi fosse preclusa dal decorso del termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2, comma 1, lett. d). Accoglieva il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della CTR Sicilia.
Ad ogni modo, si rileva come nel giudizio di appello, oggetto di odierna riesame, il contribuente, nella memoria di costituzione, contestava le doglianze mosse dall’Agenzia delle Entrate, nell’atto di appello, evidenziando che la sentenza di primo grado era priva di vizi pertanto non andava riformata.

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