Diritto del Lavoro

Violazione dei criteri di assegnazione, mancato rispetto del punteggio e del diritto di precedenza.

Corre obbligo segnalare il mancato rispetto del punteggio della odierna reclamante, difatti la stessa pur avendo 59 punti veniva scavalcata, da altro docente con punteggio inferiore, nella fase di assegnazione delle cattedre.
Come abbiamo già evidenziato, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola secondaria di I grado, il 4 luglio 2017, alla odierna istante, inserita in fase di trasferimento con punti 59, era stata assegnata la scuola secondaria di primo grado ……, che non figurava tra le prime cinque preferenze espresse.
Di contro la collega prof.ssa ……., perdente posto come la prof.ssa …… presso la scuola ……, avente punteggio di 54 punti nella graduatoria interna d’istituto, risultava essere trasferita con un punteggio di 73 punti nella sede indicata come prima scelta dalla reclamante, ovvero la scuola ………
Avverso tale provvedimento la prof.ssa …. presentava ricorso lo stesso 4 luglio, prot. N. 2205/2014, indicando le ragioni a fondamento delle sue pretese, chiedendo la rettifica del punteggio e il rispetto dell’assegnazione delle sedi secondo il principio delle preferenze.
In data 26 luglio 2017 veniva pubblicata la rettifica del provvedimento, in cui alla docente ……, veniva sì modificato il punteggio, dando ragione alla reclamante, nella misura di punti 54, ma le veniva assegnata la sede espressa come seconda preferenza dalla odierna ricorrente, ovvero la scuola media …….
Nessuna menzione veniva fatta della prof.ssa …………, che si vedeva così scavalcata per la seconda volta, pur avendo maggior punteggio della …… e quindi diritto di precedenza sulla preferenza delle sedi espresse.
Dunque alla concorrente …………., cui per mero errore del Provveditorato, nella stessa procedura di mobilità e nella stessa fase con punteggio e posizione, di gran lunga inferiore alla prof.ssa …….., nel predetto elenco, è stata assegnata sia nella prima pubblicazione del 4 luglio, sia nella rettifica del 26 luglio una delle sedi indicate dall’istante nel proprio ordine di precedenza scavalcandola per ben due volte.
La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori macroscopici compiuti dal Miur, che riconosceva l’errata attribuzione del punteggio alla ….., e nella rettifica non rispettava il sistema delle precedenze e delle preferenze di scelta della sede, violando, illegittimamente un diritto della prof.ssa …….
Insomma l’illogica ed illegittima condotta dell’amministrazione scolastica ha comportato numerose e assurde situazioni che coinvolgono l’odierna istante; così a parità di requisiti docenti con maggior punteggio qual è la ricorrente, sono stati scavalcati nella scelta della sede indicata prioritariamente nelle scelte effettuate in fase di domanda di trasferimento condizionata.
In tal modo il MIUR ha violato palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, ammettendo anche l’errore, ma non procedendo a una rivalutazione del punteggio e dunque al successivo corretto scorrimento della stessa e conseguente attribuzione della sede nel rispetto delle precedenze.
E’ evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole l’Ufficio territoriale avrebbe dovuto indicare la prima sede nella domanda di trasferimento o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti come indicati dalla richiedente, prof.ssa ….., nell’elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l’ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.
Solo operando in tal modo si sarebbe rispettato legittimamente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria tradito dall’amministrazione poiché, solo in questo modo, ogni candidato avrebbe avuto a disposizione tutti i posti effettivamente liberi al momento dello scorrimento della graduatoria e dell’attribuzione delle sedi.
In altre parole lo scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione.
Infatti non vi è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego e come tale è basata su una graduatoria, alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, Campania, sez. VI, 21/03/1997, n. 2620).
Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento delle graduatorie richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato sul tema: “il mancato rispetto dei criteri per l’assegnazione delle sedi e l’utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell’attribuzione della sede dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuna di essi in graduatoria è espressamente sancito…sotto il profilo generale dall’art. 28, 1 comma del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova ed a immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente e per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011, n. 5611).
Inoltre come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato “il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore”.
Pertanto il criterio dell’assegnazione delle sedi di servizio secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.
Come chiaramente affermato dal Tribunale di Taranto “la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore”. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).