Non merita accoglimento la richiesta di prova del presunto pagamento, relativo al contratto di compravendita de quo, che secondo l’assunto di parte attrice, sarebbe stato onorato in contanti.
Come è noto, l’art. 2721 c.c., se da un lato dà al Giudice libertà di apprezzamento delle prove per testi, comunque assoggetta l’ammissibilità della testimonianza a gravi limitazioni, specie nel caso di contrasto con risultanze documentali.
In tema di contratti, i limiti di valore stabiliti dall’art.2721 c.c. operano quando il contratto sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni tra le parti e tali limitazioni non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dirette a tutela di interessi di natura privatistica, proprio come nel caso che ci occupa (per l’enucleato principio v.d. Cass. n.24395 del 18.11.2005).
Le limitazioni all’ammissibilità della prova testimoniale ex artt. 244 e ss. c.p.c., riguardano, come nel caso in esame, la prova dei contratti (ai quali sono assimilati il pagamento e la remissione del debito) sondata sia sul valore (per i contratti superiori ad euro due e cinquantotto centesimi), sia sul fatto che la prova per testi abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Il rigore della limitazione di valore è calmierato dalla discrezionalità del Giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, compresa la valutazione delle ragioni in base alla quale, nonostante la già contrattualizzata modalità di pagamento (attraverso assegni bancari già emessi e consegnati alla venditrice), vi sarebbe stato un diverso pagamento non documentato, malgrado l’esigenza di cautela e di predisposizione di idonea documentazione scritta, che normalmente richiederebbero i lamentati notevoli esborsi di denaro contante (euro 6.000,00 ciascuno) in ben quattro differenti circostanze dilazionate nel tempo (cfr. Cass. n.5884 del 25.05.1993).
Oltre alle evidenziate ragioni di prudenza e cautela, gli ulteriori limiti operano quando il contratto, come nel caso de quo, sia stato invocato in giudizio quale fonte dei diritti e degli obblighi tra le parti contraenti (cfr. Cass. n.3351 del 07.04.1987).
Comunque l’art.2724 c.c. dispone che i limiti non operino laddove vi sia un principio di priva per iscritto, ovvero laddove il contraente sia stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta, o dove il contraente abbia perduto senza colpa il documento che forniva la prova.
Inoltre, secondo l’art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento ed alla remissione di un debito, ed il debitore ha dunque l’onere di custodire i documenti che attestano l’adempimento, secondo le regole dell’ordinaria diligenza.