Dalla documentazione prodotta dalla P.A. si evince che l’apparecchiatura SICve sarebbe stato omologata e approvata con Decreto Dirigenziale n.3999 del 24/12/2004 dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti sulla base della richiesta fatta da Autostrade per l’Italia. Detto provvedimento di omologa, però, si riferisce al sistema SICve – Tutor con cui la Autostrade per l’Italia S.p.A. ha operato ed opera sulle strade di sua pertinenza. Successivamente con Decreto Dirigenziale n.97818 del 9/12/2010 dette omologazioni concesse alle Autostrade per l’Italia S.p.A. sono state trasferite a nome della Autostrade Tech S.p.A., subentrata dall’1/1/2010 ad Autostrade per l’Italia S.p.A. nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocità. Il trasferimento di tutte le omologazioni concesse alle Autostrade per l’Italia S.p.A. a nome della Autostrade Tech S.p.A., avvenuto con Decreto Dirigenziale n.97818 del 09/12/2010, si deve ritenere nullo a norma del comma 5 dell’art.192 DPR 16/12/1992 n.495 (omologazione ed approvazione) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada che recita testualmente: “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”. Difatti le omologazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono esclusive del richiedente Autostrade per l’Italia S.p.A. e non possono essere trasmesse a soggetti diversi da essa quale la Autostrade Tech S.p.A. essendo la citata disposizione inderogabile.
Quest’ultima società infatti pur facendo parte del gruppo Autostrade per l’Italia S.p.A. è una società di servizi distinta dalla prima con organi societari diversi.
E la Società Tech S.p.A. non ha mai chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alcuna omologazione/approvazione a proprio nome. Tutte le omologhe concesse per trasferimento devono ritenersi nulle.