La Corte Costituzionale con la suddetta sentenza ha dichiarato illegittimo il Codice della Strada nella parte in cui non prevede l’obbligo di taratura degli autovelox, tutor e di tutti gli strumenti di controllo elettronico della velocità. La Corte ha affermato che “l’art.142 comma 6 del d.lgs n.285 di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradale come precisato dal regolamento. Detta soluzione normativa si giustifica per la peculiarità della fattispecie concreta che – allo stato attuale della tecnologia – rende impossibile o sproporzionatamente oneroso riprodurre l’accertamento dell’eccesso di velocità in caso di sua contestazione. E’ evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. E’ vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento – il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura.
Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo. In definitiva il bilanciamento realizzato dall’art.142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata
sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d’essere. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. In definitiva, se il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti e se la prescrizione dell’art.142 comma 6 del Cds nella sua astratta formulazione risulta immune dai richiamati vizi di proporzionalità, la prescrizione dell’art.45 del medesimo codice, come costantemente interpretata dalla Corte di Cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art.142, comma 6, del Cds trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art.45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica. Pertanto si legge ancora nella sentenza appare del tutto irragionevole la prospettata discriminazione poiché l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare – secondo la prospettazione del rimettente – l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronica, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionato all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrensicamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rievanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”. Quindi alla luce di tanto ne consegue che in assenza di prova della taratura periodica dell’apparecchiatura di rilevamento con cui si è proceduto all’accertamento della violazione del limite di velocità, e dunque, l’affidabilità dello strumento adottato, non può ritenersi accertata la responsabilità del trasgressore ai fini della imputazione della violazione.
Nel caso di specie non vi è traccia della taratura per cui la sanzione inflitta è illegittima atteso che l’apparecchio che ha rilevato la “infrazione” non risulta revisionato periodicamente dall’autorità addetta e come tale lo stesso non può elevare alcuna infrazione e conseguente sanzione. Quindi non vi è chi non veda come il verbale oggetto di contestazione è da considerarsi illegittimo. Come noto con la taratura si accerta che il risultato delle funzioni di misurazione, che quel determinato apparecchio andrà a verificare, corrispondano esattamente ai risultati dei campioni nazionali. In proposito il verbale qui impugnato nulla specifica. Da quanto statuito risulta, dunque, un complesso sistema di controlli preventivi in corso d’utilizzazione e successivi, tale da garantire il cittadino assoggettato all’accertamento da quelle disfunzioni delle apparecchiature che, ove insuscettibili di verifica, potrebbero determinare quelle lesioni al diritto di difesa del cittadino stesso ed alla legittimità dell’azione amministrativa.