Diritto Civile

Donazione indiretta dell’immobile.

La vicenda sottoposta all’attenzione dell’Ill.mo Giudice adito è indubbiamente riconducibile alla fattispecie della DONAZIONE INDIRETTA.
Infatti, secondo un costante principio di legittimità, “(…omissis…) nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione, giacché l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti della prova testimoniale, (…omissis…)”(Tribunale di Bari, Sez. II, Sentenza n. 3774 dell’08 Luglio 2016; Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 1986 del 02 Febbraio 2016).
Principio più volte ribadito e rafforzato dalla Suprema Corte di Cassazione!!!
Tanto è vero che, ad oggi, è pacifico in giurisprudenza che “(…omissis…) ai fini della configurabilità della donazione indiretta dell’immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell’acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell’importo all’alienante (…omissis…)”, e che “(…omissis…) La dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d’immobile ove sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto del bene (…omissis…)”(Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2305 del 06 Maggio 2016; Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 26746 del 06 Novembre 2008; Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 17604 del 04 Settembre 2015; Corte di Cassazione, Sezione VI, Sentenza n. 18541 del 02 Settembre 2014; Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 3642 del 24 Febbraio 2004; Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 11327 del 15 Novembre 1997).
Il tutto in perfetta coerenza con quanto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9282/1992, nella quale si legge espressamente che: “(…omissis…) Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e di un’intestazione dello stesso bene ad un altro soggetto, che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l’attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta, non già del denaro, ma dell’immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest’ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario. (…omissis…)”, essendo pertanto “(…omissis…) riduttiva l’affermazione che in effetti il beneficiario si è arricchito del solo bene uscito dal patrimonio del donante, ossia del denaro impiegato nell’acquisto (…omissis…), ciò perché “(…omissis…) occorre rivolgere l’attenzione all’oggetto dell’animus donandi per individuare il bene suscettibile di donazione, tenendo distinta la dazione del denaro, quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile. (…omissis…)” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 9282 del 05 Agosto 1992).

Donazione indiretta