Diritto Civile

Quietanza liberatoria, mai sottoscritta dall’attore

Come è ben noto, ai sensi dell’art. 1199 C.c., è il creditore che riceve il pagamento a rilasciare quietanza, la quale è “liberatoria” o “a saldo”, ove alla dichiarazione di ricevuto pagamento, il creditore aggiunge una dichiarazione di liberazione del debitore, una dichiarazione di avvenuto saldo. (Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza del 21 Febbraio 2014 n.4196).
Pertanto, nel caso di specie, dovremmo trovarci dinanzi ad un atto firmato dall’attore!!! Atto mancante nel caso di specie!!!
Infatti, la presunta quietanza de quo non è assolutamente sottoscritta!!
In atti non è presente alcun atto in cui vi sia la sottoscrizione del Signor!!!
Il tutto in perfetta coerenza con quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6877 del 13 Maggio 2002 ha precisato che “per atto di quietanza firmato si deve intendere un atto nel quale il creditore ha apposto la propria firma con l’indicazione esplicita di avere ricevuto quanto dovutogli”.
Non essendo sufficiente a rappresentare una quietanza la semplice dicitura “pagato”, senza la sottoscrizione!!!
Non solo, ma giova altresì evidenziare all’attenzione dell’Ill.mo Giudice adito che, oltre alla totale assenza di una quietanza liberatoria firmata dall’odierno attore, quella presentata dalla difesa della convenuta Compagnia assicurativa risulta firmata da un soggetto del tutto estraneo all’odierno procedimento e, pertanto, non è idonea ad assumere valore di confessione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2735 del Codice Civile.
Questo perché, “(…omissis…) La quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell’obbligazione, secondo la previsione dell’art. 2735 codice civile (…omissis…): come tale, essa solleva il debitore del relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, sempre che sia “fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, lo stesso autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza”. (Corte di Cassazione, Sentenza n. 2813 del 10 Marzo 200; Corte di Cassazione, Sentenza n. 544 del 28 Gennaio 1986)
Ed infatti, in applicazione del suddetto principio di diritto, in altra sentenza, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente statuito che “(…omissis…) nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, e’ una parte processuale diversa dal fallito medesimo. (…omissis…)”. (Corte di Cassazione, Sentenza n. 4288 del 1 Marzo 2005).
Pertanto, non essendo il Sign. parte del presente procedimento, la quietanza dallo stesso firmata non può essere opposta dalla convenuta Compagnia assicurativa all’odierno attore.
E che “(…omissis…) nel predetto giudizio, l’indicata quietanza è priva di effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (…omissis…)” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 13513 del 2002; Corte di Cassazione, Sentenza n. 689 del 1998; Corte di Cassazione, Sentenza n. 3055 del 1996; Corte di Cassazione, Sentenza n. 13095 del 1992; Corte di Cassazione, Sentenza n. 544 del 1986).
Pagamento che, nel caso di specie, non è oggetto di contestazione, infatti l’odierno attore non nega di aver percepito la somma de qua!!!
Tutt’altro afferma di averla ricevuta e di averla trattenuta a titolo di mero acconto sul maggior dovuto, come da comunicazione a firma della scrivente difesa del 27 Febbraio 2015, allegata in atti

quietanza liberatoria firmata dall’odierno attore