Diritto Tributario

Inapplicabilità delle sanzioni

Inapplicabilità Sanzioni -> sussistenza di cause di non punibilità ex articolo 6 del D.LGS 472 del 1997.

È esclusa la responsabilità nell’ipotesi di comportamento incolpevole. Il legislatore prevede le seguenti cause di non punibilità:
1. errore incolpevole sul fatto (art. 6, comma 1), che sussiste quando il soggetto, incolpevolmente, ritiene di tenere un comportamento diverso da quello vietato dalla norma sanzionatoria;
2. obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni tributarie (art. 6, comma 2). Si tratta dell’errore di diritto incolpevole che si verifica nel caso di norme equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse ugualmente fondate, e da non consentire, in un determinato momento, l’individuazione certa di un significato determinato. La giurisprudenza ormai consolidata ha, in particolare, individuato una serie di fatti-indice dell’obiettiva “incertezza normativa”, quali ad es., la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti, l’esistenza di contrasti giurisprudenziali, la mancanza di precedenti giurisprudenziali, la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; il contrasto tra opinioni dottrinali, l’adozione di norme di interpretazione autentica (Cass. 1 giugno 2012, n. 8825, Cass. dell’11 settembre 2009, n. 19638, Cass. 21 marzo 2008, n. 7765, Cass. 28 novembre 2007, n. 24670).
3. “fatto del terzo”: mancato versamento delle imposte per fatto imputabile a terzi e denunciato all’autorità giudiziaria (art. 6, comma 3);
1. forza maggiore (art. 6, comma 5), intesa come quella forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto. La Corte di Cassazione, in linea con la consolidata giurisprudenza, afferma che “la causa di forza maggiore non consiste soltanto in eventi naturali, ma può consistere anche in fatti umani, quali la guerra, lo sciopero e, quindi, anche più in generale, il fatto del terzo, quando ovviamente abbia le caratteristiche dell’estraneità, della imprevedibilità e dell’insormontabilità… Da ciò discende che richiedere di provare la causa di forza maggiore… significa richiedere, in sostanza, la prova dell’interruzione del nesso di causalità per l’intervento di un determinato fattore da solo capace di produrre l’evento” (Cass. 30 aprile 1992, n. 5225).
Orbene, nel caso sottoposto all’attenzione di codesta commissione tributaria, sussistono tutte le ipotesi di non punibilità contemplate dall’articolo 6 del D.lgs n. 472 del 1997.

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