Violazione dell’articolo 6 e dell’articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R 131 del 1986 – obbligo di registrazione in caso d’uso ed applicazione dell’imposta e delle relative sanzioni al solo ingiungente.
L’illegittimità degli avvisi di liquidazione notificati al ricorrente, si apprezzano anche sotto un’altra prospettiva.
L’assenza di qualsivoglia risvolto patrimoniale nell’istituto della ricognizione di debito comporta che la scrittura privata che la ospita doveva essere registrata solo in caso d’uso e non a termine fisso.
La ratio sottesa alla registrazione in termine fisso, si rinviene nella circostanza che gli atti (in particolare quelli indicati nella tariffa parte prima) hanno contenuto economico e sono in genere indicatori di capacità contributiva e tassati in misura proporzionale.
Al contrario, gli atti indicati nella parte seconda della tariffa sono ritenuti meno significativi: in questi casi la registrazione assolve alla necessità di attibuirvi data certa.
In particolare, sono assoggettate alla registrazione in termine fisso, le scritture private non autenticate aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
E tanto a norma dell’articolo 5 del TUR che prevede che vadano registrati a termine fisso “gli atti indicati nella parte prima della tariffa ed in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda”.
Tuttavia, le scritture ricognitive di debito non sono espressamente indicate ed elencate nella parte prima della tariffa mentre sono espressamente assoggetate, ai sensi dell’articolo 4 della parte seconda della tariffa, a registrazione in caso d’uso “le scritture private non autenticate non aventi contenuto patrimoniale”.
Ne consegue, dunque, che, trattandosi di atto da registrarsi in caso d’uso, l’Ufficio avrebbe dovuto azionare la pretesa impositiva nei soli confronti dei soggetti ingiungenti che “hanno fatto uso” della scrittura privata ricognitiva di debito al fine di ottenere la concessione del decreto ingiuntivo.
E tanto anche in considerazione di quanto dispone l’articolo 6 del TUR alla cui stregua si ha caso d’uso quando “un atto si deposita per essere acquisito presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali…”.
Erano quindi, i creditori a dover chiedere la registrazione ed a pagare le relative imposte in piena coerenza con quanto dispone l‘articolo 57, primo comma, del TUR, rubricato “soggetti obbligati al pagamento”, il cui contenuto si riporta testualmente: “oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono obbligate al pagamento dell’imposta le parti contraenti e………..coloro che hanno chiesto i provvedimenti dui cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.