Diritto Tributario

Omessa motivazione e nullità dell’avviso di liquidazione.

Con l’avviso di liquidazione delle imposte ed irrogazione sanzioni qui impugnato, l’Ufficio contesta al ricorrente la violazione dell’obbligo di richiedere la registrazione di una scrittura privata sottostante ad un decreto ingiuntivo depositato presso l’Ufficio per la registrazione.
Si legge nella parte motiva dell’atto, “nel medesimo atto giudiziario si fa riferimento alla stipula di una scrittura privata del 12 gennaio 2013 con la quale i Sig.ri ……….., si obbligavano al pagamento della somma di € ……….a favore del sig. ……..” ed ancora, “ai sensi dell’art. 10 e seguenti del DPR 131/1986 si riscontra la omessa registrazione della predetta scrittura privata e si liquida ai sensi degli artt. 1, 2, 20, 22, 29, 15, 37, 41, 42, 55, 57, 76 del predetto DPR le imposte”.
Tale succinta motivazione impedisce chiaramente al ricorrente di spiegare un’efficace difesa contrariamente da quanto richiesto dalla costante giurisprudenza.
Ogni atto tributario (sia che si tratti di accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate che di cartelle di pagamento o altri atti esattoriali) deve permettere al contribuente di comprendere chiaramente la natura e l’ammontare della pretesa. Diversamente l’atto è illegittimo e quindi è nullo.
A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte, la quale in una recentissima sentenza ha chiarito che “… l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur.
Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Corte di Cassazione, sentenza 20 settembre 2013, n. 21564).
I giudici, inoltre, in risposta all’Amministrazione finanziaria che sosteneva come l’atto fosse sufficientemente motivato tanto da consentire comunque una qualche difesa al contribuente, dichiarano che “Questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione, che pur leggendolo in funzione dell’esercizio del diritto di difesa, finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata dalla difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomentata sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire ex se l’esercizio effettivo del diritto di difesa”.
In pratica, viene sancito che l’obbligo di motivazione deve porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa impositiva, in modo da consentirgli di valutare attentamente l’impugnazione e quindi di contestare compiutamente la pretesa del fisco. Alla luce di quanto illustrato, dunque, è evidente come la Corte di Cassazione abbia voluto ribadire l’importanza della motivazione all’interno dell’atto tributario riconoscendole l’essenzialità, così come tra l’altro sottolineato anche dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212).
Nel caso che ci occupa non v’è chi non veda l’assenza di elementi tali da indurre il contribuente medio ad interpretare i criteri adottati per la tassazione dalla Agenzia delle Entrate.
In specie, non si comprende se, con l’atto in questione, si chieda il pagamento dell’imposta principale, suppletiva o complementare; non si comprende in quale categoria di atti, tra quelli disciplinati dal DPR 131/1986, l’Ufficio faccia rientrare la scrittura privata; è oscuro anche il motivo per cui è stata applicata l’imposta proporzionale al 3% atteso che tra le molteplici norme richiamate non è stata indicata quella più importante relativa all’aliquota.

Avviso liquidazione compensi elettorali a favore di presidenti, segretari e  scrutatori - Comune di Noci

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